Per accedere al servizio occorrono:
In caso di PRIMA EMISSIONE di Carta d’identità elettronica – CIE- di un CITTADINO MAGGIORENNE, bisogna presentarsi all’appuntamento con:
- 1 fotografia formato fototessera, con sfondo bianco, a mezzo busto con il viso ben scoperto;
- Un ulteriore documento di identificazione della propria identità in corso di validità (patente, passaporto, permesso di soggiorno);
- Codice fiscale;
- Se non si possiede altro documento, l'identificazione avviene mediante 2 testimoni maggiorenni con proprio documento d’identità .
- Durante l’appuntamento vengono prese le impronte digitali, la firma e la dichiarazione sulla manifestazione di volontà sulla donazione degli organi;
In caso di PRIMA EMISSIONE di Carta d’identità –CIE- di un CITTADINO MINORENNE, bisogna presentarsi all’appuntamento con:
- 1 fotografia formato fototessera, con sfondo bianco, a mezzo busto con il viso ben scoperto;
- Codice fiscale;
- Essere presenti i genitori con proprio documento d’identità in corso di validità ;
- Nel caso in cui il minorenne abbia compiuto i 12 anni d’età , deve essere presente all’appuntamento per firmare il documento e fornire le impronte digitali;
- In caso il minore abbia già un documento d’identità e che quindi si debba provvedere solo al rinnovo della CIE è possibile presentarsi all’appuntamento con un solo genitore e delegare colui che non potrà esserci all’appuntamento compilando il modulo di delega in cui deve essere allegata la fotocopia della carta d’identità del delegato. (vedi allegato)
Se si vuole che il documento sia valido per l'espatrio occorre:
- sottoscrivere la dichiarazione, da parte di chi esercita la podestà , su un modello fornito dall'impiegato allo sportello, che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto e il relativo assenso all'espatrio.
N.B. la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile supplire a ciò mediante l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
In caso di rilascio della carta d’identità a CITTADINI STRANIERI RESIDENTI presentarsi personalmente all’appuntamento presso lo sportello con tutti i documenti richiesti (vedi caso 1.) Ai cittadini stranieri la carta d'identità viene sempre rilasciata con la dicitura carta d'identità non valida per l'espatrio.
Nel caso di FURTO o SMARRIMENTO, occorre presentare quanto precedentemente elencato e la denuncia resa presso le Autorità competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri) N.B.: senza un ulteriore documento d’identità servirà la presenza di due testimoni.
PER LA TUTELA DEI MINORI, i genitori separati legalmente, divorziati, vedovi, celibi o nubili, che hanno figli minori, hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Tale documentazione è necessaria anche quando nella sentenza di separazione legale o di divorzio, vi è espressamente indicato che i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio.
- L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica.(Legge 1185 del 21/11/67 art.3 comma b)
- L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.