Piano di protezione civile

Pagina del comune di Gorlago riguardante il Piano di protezione civile

Dal primo gennaio 2013, tutte le Municipalità aderenti all’Unione Comunale dei Colli hanno trasferito all’Ente la funzione fondamentale di Protezione Civile, con particolare riferimento alle attività di pianificazione e di coordinamento dei primi soccorsi.

L’impianto normativo esistente in ambito di Protezione Civile attribuisce senza dubbio ai Sindaci le prime responsabilità in ordine alle attività di pianificazione di Protezione Civile e di direzione dei soccorsi.

A tal proposito, è opportuno ricordare quanto indicato dall’art. 12 (“Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezioni Civile”) del d. lgs. 1/2018, il cosiddetto “Codice della Protezione Civile” (pubblicato in GU in data 22.01.2018 n. 17 ed emanato in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”).
Esso recita:
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all’articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all’articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità

  • all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a)
  • all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
    all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7
  • alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite
  • alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione
  • al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze
  • alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti
  • all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali

3. L’organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all’articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere b) e c)

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

  • dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b)
  • dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo
  • del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) o c)

6. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione

 

In ottemperanza a tali disposizioni normative, nello sviluppo del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione Comunale dei Colli, ogni Municipalità è stata dotata di un proprio Piano Comunale, che costituisce parte integrante del documento di area vasta.

I singoli Piani Comunali definiscono il quadro dei rischi e delle risorse di Protezione Civile presenti sul territorio e delineano, attraverso Procedure Operative dedicate, ruoli, mansioni e responsabilità della struttura locale di Protezione Civile di supporto al Sindaco (Referente Operativo Comunale – R.O.C., referenti delle Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale – C.O.C. e componenti dell’Unità di Crisi Locale – U.C.L.), che ogni Municipalità ha formalizzato tramite apposite Delibere di Giunta.

Con il trasferimento della funzione fondamentale di Protezione Civile all’Unione Comunale dei Colli e la conseguente attivazione di una gestione associata, ai Comuni dell’area è data la possibilità di condividere e coordinare l’utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili a livello unionale, delegando nel contempo all’Unione il presidio di attività (es. quella di Polizia Locale) che le singole Municipalità non presidiano in via diretta.

Affidando all’Unione Comunale dei Colli le necessarie attività di coordinamento, i Sindaci dell’area avranno garantita una maggiore disponibilità di risorse materiali e umane, con conseguente potenziamento delle possibilità di intervento operativo. In particolare, la gestione in forma associata riguarderà:

dotazioni di Protezione Civile. I mezzi di locomozione e di trasporto, i mezzi d’opera, gli strumenti tecnologici, le risorse di magazzino, organizzati e messi nella disponibilità dei Sindaci in modo unitario, potranno essere utilizzati di volta in volta nel Comune dell’Unione che ne richieda l’impiego
volontariato di Protezione Civile. Nel caso in cui, di fronte a una situazione di emergenza, gli operatori disponibili a livello locale risultino insufficienti, i Comuni contermini forniranno i propri volontari, che potranno essere efficacemente impiegati sotto il coordinamento unionale
Oltre che un soggetto preposto al coordinamento per la fornitura di mezzi e materiali, nelle fasi di gestione di stati di allerta ed emergenza i Sindaci avranno nell’Unione l’interlocutore di riferimento per:
il presidio di funzioni fondamentali, quale Polizia Locale e Telecomunicazioni, che non vengono presidiate a livello locale ma debbono essere attivate per garantire la messa in sicurezza della popolazione
le attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi su area vasta, per eventuale ricorso a mezzi, materiali e risorse umane che potranno essere attivati tramite a livelli sovraordinati del sistema di Protezione Civile

Pagina aggiornata il 18/07/2023

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