L’art. 37 – comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 150.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. Il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede dell’Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023.
L’arco temporale all’interno del quale il programma triennale di lavori deve essere approvato è individuato dal comma 1 dell’art. 37 del codice e dal comma 6 dell’art.5 dell’all.I.5: il comma 1
dell’art. 37 del codice, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il bilancio, indica implicitamente che l’approvazione del primo non possa precedere quella del secondo; il comma 6
dell’art.5 dell’all.I.5 definisce il termine massimo disponendo che il programma, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere “approvato” entro novanta giorni dalla data di
decorrenza degli effetti del bilancio.
Entro tali novanta giorni dovrà essere stato adottato lo schema di programma, consentita la presentazione delle eventuali osservazioni entro trenta giorni da tale data e approvato il programma
non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine per tali osservazioni e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di adozione la quale, si deduce, dovrà avvenire entro i primi trenta giorni
dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.
Pagina aggiornata il 06/02/2025